28 novembre 2018

Attenzione al sinistro

Cosa succede quando si verifica un sinistro? Qual è l’iter che vi porterà a essere risarciti? Le assicurazioni hanno regole precise e terminologie specifiche che è bene conoscere per comprendere che cosa vi aspetta. Si tratta del processo liquidativo, ossia quell’insieme di fasi e procedure che intercorrono tra la denuncia di sinistro e l’indennizzo.

In primo luogo è bene ricordare che ci sono diversi ambiti in cui opera un’assicurazione: auto, responsabilità civile, infortuni e property, oltre naturalmente alle assicurazioni sulla Vita. Si prenda qui in esempio il caso di un incendio, che rientra nel ramo property, che si verifica in un’azienda. L’oggetto dell’indennizzo potrebbe essere: il fabbricato, il contenuto (macchinari, attrezzature, arredamento), le merci.

L’UTILITÀ DI UN BENE

Cerchiamo di capire perché ci dovremmo preoccupare di assicurare questi beni che, sappiamo, sono esposti a diversi tipi di rischi: l’interesse nel contratto assicurativo si rivela con l’esigenza della conservazione di un bene che è idoneo a soddisfare un bisogno del soggetto che con esso si trova in una qualche relazione ed è quindi fonte di relativa utilità. Quando un bene è danneggiato o distrutto a causa di un sinistro, l’interesse alla sua conservazione si trasforma in quello al risarcimento o indennizzo, e cioè ad ottenere dall’assicuratore un indennizzo che ha funzione reintegrativa del bene e quindi della utilità che esso forniva. Di qui il diritto indennitario che sta alla base delle assicurazioni contro i danni e secondo il quale l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può mai superare l’ammontare del danno effettivamente subito dall’assicurato.

C’È VALORE E VALORE

Tuttavia, c’è differenza tra valore del bene e somma assicurata. La somma assicurata è l’importo che segna il limite di assicurazione, cioè dell’interesse, che è l’importo risarcibile. Il rapporto tra somma assicurata e valore dell’interesse ( o dell’oggetto ) può determinare tre diverse situazioni:

  1. assicurazione piena: quando la somma assicurata e valore coincidono.
  2. sottoassicurazione: quando la somma assicurata è inferiore al valore dell’interesse al momento del sinistro.
  3. soprassicurazione: quando la somma assicurata è superiore al valore dell’interesse.

Nel caso di sottoassicurazione bisogna fare particolarmente attenzione perché il Codice civile (art. 1907) prevede che l’assicuratore risponda dei danni in proporzione: la prestazione dell’assicuratore sia adeguata al premio che ha percepito. Ecco un esempio pratico. Se la somma assicurata è di un milione e il valore dell’oggetto al momento del sinistro è di 1,5 milioni, a fronte di un danno da 600.000 euro l’assicurazione provvederà a un indennizzo di 400.000 euro (66%). L’assicurato ha sotto assicurato il bene e pertanto sopporterà in proprio il restante danno di euro 200.000.

ATTENZIONE ALLA FORMA

A loro volta le forme di copertura possono essere di tre tipi:

  1. A valore intero. È la più comunemente praticata, prevede l’applicazione di una regola proporzionale, cioè il risarcimento avviene non per intero ma proporzionalmente al rapporto tra capitale assicurato ed il valore effettivo del bene assicurato. È molto importante in questi casi per chi si assicura mantenere aggiornato il capitale assicurato, per evitare casi di sottoassicurazione.
  2. A primo rischio assoluto. Non opera la regola proporzionale poiché non esiste un riferimento fisso a valori determinabili al momento del sinistro: la compagnia assicurativa è obbligata a risarcire il beneficiario, nel caso di rischio verificato, del valore che il contraente e la compagnia hanno previsto in polizza.
  3. A primo rischio relativo. Prevede che l’assicurato dichiari il valore complessivo dei beni ed il valore che intende assicurare. L’assicuratore si impegna ad applicare la regola proporzionale solo nel caso in cui la somma complessivamente dichiarata sia inferiore alla somma che i beni avevano al momento del sinistro. Questa forma di garanzia non è molto diffusa

TRE GIORNI DI TEMPO

Se vi capita un sinistro è molto importante che avvisiate l’assicuratore al più presto per metterlo nelle condizioni di effettuare tempestivamente ogni opportuna indagine diretta a stabilire le circostanze dell’evento, ad accertare se esso rientri nel rischio assicurato e a determinare l’entità del danno. Ricordatevi che c’è anche un obbligo di legge: il Codice Civile (art 1913) pone a carico dell’assicurato l’onere dell’avviso di sinistro all’assicuratore , indicando un preciso termine entro cui deve essere dato, ossia tre giorni. Inoltre, sono previste particolari clausole, imponendo all’assicurato altri specifici obblighi in tema di avviso. Attenzione: l’articolo sancisce la decadenza del diritto all’indennità se l’assicurato non adempie all’obbligo di avviso dolosamente, ovvero il diritto dell’assicuratore di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto se l’omissione è colposa.

PER UNA TRACCIA IN PIÙ

Non affrettatevi poi a far scomparire tutto quello che riguarda un sinistro, vi servirà fino al termine dell’iter. I contratti assicurazione danni (in particolare incendio e furto) stabiliscono infatti che l’assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere in alcun caso diritto, per tale titolo, a qualsiasi indennità speciale. Tale disposizione permette all’assicurato di acquisire tutti gli elementi necessari per addivenire a un’amichevole definizione del danno (ed in forza dell’art. 1916 cc tutti gli indizi che permettano di accertare eventuali responsabilità di terzi).

Ricevuto l’avviso del sinistro l’assicuratore di norma incarica un proprio ispettore o un libero professionista di fare un primo accertamento del danno ed in genere su tutte le circostanze rilevanti ai fini della liquidazione. Se non esistono elementi certi per la contestazione contrattuale in merito all’inoperatività della garanzia viene spesso concordata l’indennità dovuta direttamente con l’assicurato danneggiato: si addiviene ad un accordo diretto tra le parti, un vero e proprio contratto di transazione.